Ordinanza n.147 del 1984

 

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ORDINANZA N. 147

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4l, comma secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Locazione immobili urbani destinati ad esercizi di attività professionale) promosso con ordinanza emessa il 4 febbraio 1983 dalla Corte di Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Galluppi Aldo ed altro e Colombo Giovambattista iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 301 dell'anno 1983.

Visto l'atto di costituzione di Gallupi Aldo ed altro;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con l'ordinanza della Corte di Appello di Milano 4 febbraio 1983 é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, affermandosi che detta norma, nella parte in cui esclude che i diritti di prelazione e di riscatto previsti dagli artt. 38, 39 e 40 della stessa legge siano applicabili alle locazioni concernenti immobili urbani adibiti a studi professionali si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost. per la ingiustificata discriminazione che così verrebbe posta in essere a danno di tale categoria di locatari;

che nel presente giudizio si sono costituiti Galluppi Aldo e Mucedola Luigi, aderendo alla tesi sostenuta nell'ordinanza di rinvio;

considerato che questione identica é già stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 128 del 1983;

che non sono stati addotti né sussistono motivi che possano indurre la Corte a discostarsi da tale decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrabile per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, secondo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. con l'ordinanza della Corte di Appello di Milano emessa il 4 febbraio 1983.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 16 maggio 1984.